Primo presidente ne è stato Roberto Leydi (1993-1996), seguito da Lorenzo Bianconi (1996-1999), Fabrizio Della Seta (1999-2005). Virgilio Bernardoni (2005-2011), Franco Piperno (2011-2017) e Giovanni Giuriati (2017-). Nella formulazione iniziale dello statuto, revisionato una prima volta nel 2002, l’associazione era riservata ai soli docenti di ruolo (professori e ricercatori) dei settori scientifico-disciplinari L-ART/07, Musicologia e storia della musica, e L-ART/08, Etnomusicologia. Nella ulteriore revisione del 2016 l’Associazione ha tenuto conto della nuova realtà della docenza universitaria disegnata dalla legge 240/2010 (“legge Gelmini”), ammettendo all’associazione le nuove figure dei ricercatori a tempo determinato, limitatamente al periodo di effettivo servizio.
Nel corso del suo primo ventennio di vita l’Associazione ha affrontato problemi di natura diversa, la cui agenda è stata imposta dai rapidi cambiamenti ai quali il sistema dell’istruzione superiore è stato sottoposto nello stesso periodo, interloquendo con gli organismi politici (governo, parlamento, commissioni parlamentari, ministero) e con gli organi e associazioni che a vario si sono occupati e si occupano della gestione del sistema universitario e AFAM (CUN, ANVUR, CRUI). Importante è stato anche il rapporto, sempre più stretto in anni recenti, con le altre consulte appartenenti all’area 10 e particolarmente con quelle delle discipline che afferiscono allo stesso settore concorsuale, la CUT (Consulta Universitaria del Teatro) e la CUC (Consulta universitaria del cinema).
Le azioni più importanti più importanti compiute nei primi quindici anni hanno riguardato due argomenti principali. In primo luogo il contributo alla definizione dei settori scientifico-disciplinari (d.m. 23/12/1999) e delle relative declaratorie (d.m. 4/10/2000); l’ADUIM ha ritenuto di dovere scoraggiare una eccessiva frammentazione del settore, favorendone l’aggregazione in due grandi contenitori, quello della musicologia storico-sistematica e quello dell’etnomusicologia, che comprende anche gli studi di musiche popolari contemporanee. In secondo luogo, il contributo alla discussione sulla riforma dell’istruzione artistica (legge 509/1999), al fine di promuovere una costruttiva collaborazione tra gli insegnamenti musicologici del settore universitario e quelli impartiti nel neocostituito settore dell’Alta formazione artistica e musicale, nel rispetto delle rispettive specificità e tradizioni; nonostante la buona volontà di molti operatori delle due parti, la realizzazione dell’intento si è scontrata negli anni successivi contro le molte difficoltà create da una normativa che non favorisce la collaborazione.
Dopo il 2010 i problemi più importanti sono stati quelli relativi all’applicazione delle nuove norme sul reclutamento della docenza universitaria e quelli connessi alla valutazione della ricerca e della produttività scientifica. Decisiva si è rivelata la partecipazione alle discussioni coi rappresentanti dell’Area 10 all’interno del CUN e il rapporto sempre cordialmente costruttivo con CUT e CUC. I risultati più importanti di questa attività sono stati il riconoscimento trasversale, all’interno di gran parte dell’Area, delle riviste di classe A e l’ottenimento di valori-soglia differenziati per settore scientifico-disciplinare all’interno del settore concorsuale 10/C1.
Fra le altre iniziative dell’ADUIM vanno menzionati il monitoraggio dell’attività di riordino delle classi di concorso per la scuola secondaria di II grado che ha portato, nel 2015, alla reintroduzione della Classe di Storia della Musica (A 53), distinta da quella di Teoria, analisi, composizione con la quale nel 2010 era stata accorpata, e la pressione sul Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con numerose istanze, per la definizione del profilo di funzionario per i Beni musicali, che preveda tra i requisiti di accesso il possesso del titolo di diploma della Scuola di Specializzazione in Beni Musicali o di Dottore di ricerca in discipline musicologiche.
Titolo I
Denominazione e sede
Art. 1
È costituita l’Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica (ADUIM).
Art. 2
L’Associazione ha la propria sede presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna.
Art. 3
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi pubblici o privati, da donazioni ed eventuali redditi.
Titolo II
Finalità
Art. 4
L’Associazione non ha fini di lucro.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle discipline musicali nell’ambito dell’Università italiana in rapporto alle esigenze della collettività.
L’Associazione promuove, nel rispetto delle autonomie locali ed individuali, tutte le forme di coordinamento, razionalizzazione e collaborazione atte a favorire le attività didattiche e di ricerca.
Assume tutte le iniziative che, in modo diretto o indiretto, valgano a realizzare i fini indicati nei commi precedenti, in proprio e in collaborazione con organismi, istituzioni e società nazionali ed internazionali. In particolare promuove tutti i collegamenti necessari ed opportuni con le istituzioni universitarie italiane e non, con gli organismi politici e amministrativi locali, nazionali e sovranazionali, con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni attive nel campo della ricerca, della scuola e della cultura.
Titolo III
Soci
Art. 5
Sono soci di diritto, a richiesta, coloro che sono docenti universitari di ruolo (professori di prima e seconda fascia) e ricercatori universitari (a tempo determinato e indeterminato) delle discipline ricomprese nei settori scientifico- disciplinari L-ART/07 e L-ART/08 in Università e in Istituti universitari dello Stato o riconosciuti a tutti gli effetti dallo Stato italiano. Per i ricercatori a tempo determinato il diritto all’associazione decade al termine del rispettivo periodo di servizio.
Sono altresì soci di diritto, a richiesta, i docenti e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato collocati in quiescenza.
Possono chiedere di iscriversi coloro che, cittadini italiani, sono o sono stati titolari di insegnamenti di discipline musicologiche in Università e Istituzioni universitarie non italiane. Sulla equipollenza dei titoli accademici delibera caso per caso il Consiglio direttivo. Nel caso di insegnamenti a termine valgono le norme per i ricercatori a tempo determinato indicate al comma precedente.
L’iscrizione avviene tramite il versamento della quota annuale di cui all’Art. 8, entro il mese di febbraio di ciascun anno. I soci sono tenuti a comunicare al Segretario eventuali cambiamenti di qualifica al fine dell’aggiornamento dell’elenco dei soci. Decadono, senza pregiudizio di reiscrizione nell’anno successivo, i sociche non abbiano versato la quota entro cinque mesi dalla scadenza. I soci esercitano diritti elettorali attivi e passivi secondo le modalità stabilite al successivo Titolo V.
Titolo IV
Organi dell’Associazione
Art. 6
Gli organi dell’Associazione sono:
– L’Assemblea dei soci
– Il Consiglio direttivo
– La Giunta di Presidenza
– Il Presidente
– Il Segretario
– Il Tesoriere
– Il Collegio dei Sindaci
Art. 7
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l’anno.
L’Assemblea dei soci è convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente o chi lo sostituisce ne ravvisi la necessità. Deve essere ugualmente convocata in seduta straordinaria entro sessanta giorni dalla richiesta ogni qual volta lo richiedano o un terzo del Consiglio Direttivo, o un quarto dei Soci in regola col pagamento della quota. La richiesta deve essere fatta per iscritto al Presidente o a chi per lui e deve indicare esplicitamente i punti che si richiede di mettere all’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione è spedito ai soci almeno trenta giorni prima della riunione.
L’Assemblea è legittimamente costituita in prima convocazione quando risulti presente la maggioranza assoluta dei soci in regola con il pagamento della quota, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono trascritte nel Verbale dell’Assemblea, redatto dal Segretario o, in assenza di questi, da altro socio, ed è approvato seduta stante. Il verbale viene pubblicato in apposita pagina del sito web dell’Associazione.
Le modifiche statutarie e le proposte di scioglimento dell’Associazione, e della conseguente destinazione del patrimonio sociale, vengono discusse in sede di Assemblea straordinaria. Le deliberazioni relative vengono prese dai soci con procedimento analogo a quello elettivo; entro sessanta giorni dalla data dell’Assemblea straordinaria il Segretario indice le votazioni, e contestualmente comunica ai soci il verbale d’Assemblea straordinaria.
Per le modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento dell’Associazione, le cui proposte devono essere presentate alla Presidenza entro il mese di marzo di ciascun anno, e comunicate ai soci insieme alla convocazione dell’Assemblea straordinaria, è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Art. 8
L’Assemblea sottopone a discussione ed approvazione la relazione annuale del Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei sindaci e delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, nonché su ogni questione ad essa sottoposta dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo ed iscritta all’ordine del giorno comunicato ai soci con la convocazione.
L’Assemblea fissa le quote associative su proposta del Consiglio direttivo, e approva rendiconti e preventivi.
Art. 9
Il Consiglio direttivo è composto da dodici soci, eletti fra i docenti e ricercatori di cui all’Art. 5, comma 1, secondo la seguente proporzione: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia, e quattro ricercatori.
Nel caso risultasse votato un numero di consiglieri insufficiente a formare il Consiglio procederà ad elezioni suppletive per le fasce in difetto del numero richiesto di consiglieri. Le elezioni suppletive devono essere indette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito delle precedenti.
Il Consiglio, nella sua prima seduta, che viene convocata dal membro più anziano di età entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’elezione utile alla formazione del Consiglio, elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione.
Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data della prima seduta. I Consiglieri mantengono per l’intero triennio la rappresentanza della fascia d’appartenenza nella quale sono stati eletti. Il Consigliere ricercatore a tempo determinato decade da componente il Consiglio al termine del proprio periodo di servizio se nel frattempo non immesso in altro ruolo. In caso di dimissioni, impedimento o decadenza di un membro, gli subentra il socio che lo segue nella graduatoria risultante dalla precedente votazione relativa alla stessa fascia. In caso di esaurimento di una graduatoria sono indette elezioni suppletive per la sola fascia priva di subentranti secondo le medesime norme per le elezioni ordinarie esposte al Titolo V. Dette elezioni suppletive sono indette entro due mesi dal verificarsi della vacanza; non sono indette nel caso in cui le elezioni ordinarie siano previste entro nove mesi dalla vacanza stessa. I componenti subentranti durano in carica per il solo periodo residuo fino al compimento dei tre anni.
Qualora siano cessati dal Consiglio almeno sei dei componenti originari – quali che ne siano i motivi – il rinnovo del Consiglio è anticipato rispetto alla sua scadenza naturale e le elezioni debbono svolgersi non oltre sei mesi dalla cessazione del sesto componente.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno. Le sedute del Consiglio sono valide qualora sia presente almeno la metà dei componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; non sono ammesse deleghe. Esse vengono indette dal Presidente, o da chi lo sostituisce, almeno quindici giorni prima della data fissata per ogni seduta, con lettera scritta contenente l’ordine del giorno, al quale possono essere aggiunti con motivazione d’urgenza nuovi punti soltanto con deliberazione unanime di tutti i presenti.
Il Consiglio coadiuva il Presidente nel governo dell’Associazione, deliberando su tutti i rapporti contrattuali che impegnino l’Associazione di fronte a terzi e concertando con il Presidente tutte le nuove iniziative che non fossero state oggetto di deliberazione da parte dell’Assemblea e che in corso di mandato si rendessero necessarie.
Il Consiglio provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea. Può attribuire compiti di consulenza o d’istruttoria a soci singoli o riuniti in apposite commissioni.
Art. 10
La Giunta di Presidenza è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e, se eletto in Consiglio, dal socio ultimo ex Presidente dell’associazione. La giunta costituisce un gruppo di lavoro ristretto e di rapida consultazione per le questioni che rivestano carattere di urgenza. La Giunta di Presidenza, tramite il Presidente, riferisce in ogni caso al Consiglio sul proprio operato in via telematica e sottopone alla ratifica del Consiglio (ove occorra anche in via telematica) le eventuali deliberazioni assunte.
Art. 11
Il Presidente rappresenta l’Associazione; dà corso alle deliberazioni dell’Assemblea, e del Consiglio; firma per conto dell’Associazione o delega a tal fine il Segretario o il Tesoriere; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio determinandone l’ordine del giorno; prepara, sentito il Consiglio, una relazione annuale sull’attività dell’Associazione; si avvale della consulenza e dell’operato della Giunta di Presidenza nelle circostanze urgenti. In caso di parità nelle votazioni del Consiglio, il voto del Presidente ha valore doppio.
Il Presidente, in ogni caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, è sostituito a tutti gli effetti e con tutti i poteri dal Vice Presidente.
Art. 12
Il Segretario ha in custodia i verbali degli organi societari, in collaborazione col Tesoriere tiene aggiornato l’elenco dei soci e provvede all’invio ai soci delle convocazioni, dei materiali elettorali e di ogni altra comunicazione che il Presidente o il Consiglio ritenessero necessaria.
Art. 13
Il Tesoriere tiene i conti dell’Associazione, prepara il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea, in collaborazione col Segretario tiene aggiornato l’elenco dei soci, notifica eventuali situazioni di morosità agli interessati entro il mese di aprile di ogni anno.
Art. 14
Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri: (un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore, i quali mantengono per l’intero triennio la rappresentanza della fascia d’appartenenza nella quale sono stati eletti). Per il ricercatore valgono i principi esposti a proposito della permanenza in Consiglio all’ Art. 9, comma 3.
Il Collegio è presieduto dal socio eletto professore di prima fascia.
Il Collegio
1. presiede al corretto svolgimento della vita societaria, assicurando l’osservanza del presente statuto;
2. controlla i conti dell’Associazione;
3. presenta all’Assemblea ordinaria una propria relazione.
4.partecipa all’espletamento delle procedure elettorali secondo quanto disposto al Titolo V.
Titolo V
Procedure elettorali
Art. 15
L’elezione del Consiglio e del Collegio dei sindaci si svolge per corrispondenza.
La data della scadenza elettorale è stabilita dal Presidente nella seconda quindicina del mese di ottobre (salvo il caso contemplato dall’Art. 9, comma 4) ed è comunicata ai soci almeno tre mesi prima della data stessa.
Costituiscono elettorato attivo indistintamente tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa. Costituiscono elettorato passivo tutti i soci di cui all’Art. 5, comma 1 in regola col pagamento della quota associativa.
Non sono ammesse candidature ufficiali; l’ elettorato passivo è libero e gli elettori possono indirizzare il proprio voto su qualunque dei soci in regola con l’iscrizione. I soci disposti ad entrare nel Consiglio o nel Collegio dei Sindaci hanno facoltà di presentarsi e di dichiarare la propria disposizione esponendo su pagina dedicata del sito www.aduim.eu il proprio curriculum scientifico, didattico e professionale (incarichi istituzionali) redatto su apposito modulo predisposto dal Segretario e approvato dal Consiglio. La predetta pagina del sito www.aduim.eu è aperta dal webmaster su incarico del Segretario contestualmente alla comunicazione ai soci da parte del Presidente della data delle elezioni ed è chiusa nel momento dell’invio ai soci della scheda elettorale di cui al successivo comma. I soci interessati fanno istanza al Segretario di pubblicazione del proprio curriculum e questi, verificata la sussistenza dei requisiti esposti al comma 3 del presente articolo, autorizza la pubblicazione nel sito incaricandone il webmaster e dandone contestualmente comunicazione al Presidente.
Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni ad ogni socio in regola con il pagamento della quota annuale viene inviata dal Segretario una busta ed una scheda elettorale da restituire entro il termine di quindici giorni dalla data di invio (risultante dal timbro postale), chiusa e priva di segni di riconoscimento, entro altra busta che rechi nome e cognome dell’elettore.
Insieme con la scheda elettorale viene inviato a ciascun socio un elenco aggiornato di tutti i soci con l’indicazione della fascia di appartenenza al momento dell’indizione del voto.
Per l’elezione del Consiglio direttivo ogni socio esprime due preferenze relative alla propria fascia di appartenenza ed una preferenza relativa a ciascuna delle altre due fasce.
Per l’elezione del Collegio dei Sindaci ogni socio esprime una preferenza nell’ambito della propria fascia.
Nel giorno della scadenza elettorale le schede pervenute vengono scrutinate dal Collegio dei Sindaci alla presenza dei soci che lo richiedano espressamente, i quali non partecipano in alcun modo alle operazioni di scrutinio.
Risultano eletti in Consiglio i quattro soci più votati per ciascuna delle tre fasce; risulta eletto nel Collegio dei sindaci il socio più votato per ciascuna delle tre fasce. In caso di ex aequo è eletto il socio con maggiore anzianità di servizio nell’Università. In caso di ulteriore ex aequo, è eletto il socio con maggiore anzianità anagrafica.
Redatto il verbale delle elezioni e compilate le liste complete delle preferenze, divise per fasce, le schede elettorali vengono sigillate ed archiviate.
I risultati delle elezioni vengono comunicati ai soci entro due settimane dalla data dello scrutinio.
Presidente Giovanni Giuriati
Vicepresidente Anna Tedesco
Tesoriere Carla Cuomo
Segretario Luca Aversano
Direttivo Professori di I fascia: Luca Aversano, Andrea Chegai, Michela Garda, Giovanni Giuriati Professori di II fascia: Serena Facci, Raffaele Mellace, Susanna Pasticci, Anna Tedesco Ricercatori: Carla Cuomo, Antonella D’Ovidio, Giulia Giovani, Lorenzo Mattei
Collegio dei Sindaci Professori di I fascia: Donatella Restani Professori di II fascia: Daniela Castaldo Ricercatori: Marco Lutzu
Commissione | Responsabile |
---|---|
Commissione didattica: | A. Tedesco (resp.) |
Commissione Ricerca e dottorati: | S. Pasticci (resp.) |
Commissione per la Terza Missione | L. Aversano (resp.) |
Commissione rapporti con il MiBACT: | D. Restani (resp.) |
Commissione Internazionalizzazione: | R. Mellace (resp.) |
Commissione per il sito e la comunicazione: | A. D’Ovidio (resp.) |
Premio ADUIM: | A. Chegai, M. Garda |
ADUIM nasce nel 1994 con lo scopo statutario di promuovere lo sviluppo delle discipline musicali nell’ambito dell’Università italiana sostenendo.